
Tutti i militari (mil) che intraprendono una carriera di quadro in qualità di sottufficiali, sottufficiali superiori o ufficiali ricevono un contributo per ogni categoria di grado conseguita. Tale contributo può essere utilizzato per una formazione o un perfezionamento professionale in ambito civile.


Personale militare di carriera
Il personale militare di carriera (contratto di lavoro a tempo indeterminato) è escluso dal campo di applicazione. Per contro, i mil di milizia assunti dalla Confederazione Svizzera in qualità di personale civile o con contratto a tempo determinato, come cosiddetti militari a tempo determinato, possono avere diritto al contributo per la formazione.
Ufficiali specialisti
Gli ufficiali specialisti sono nominati a un grado in base alla loro formazione civile, alla loro attività professionale e alle loro comprovate qualifiche tecniche e specialistiche. Poiché non vengono promossi a tale grado, non hanno diritto al contributo per la formazione relativo a tale grado.
Durata del diritto per le persone soggette all’obbligo di servizio militare
In linea di principio, il diritto alla riscossione del contributo di formazione sussiste fino alla cessazione dell’obbligo di prestare servizio militare ai sensi dell’art. 13 LM (Art. 13, cpv. 1 LM; Art. 19, cpv. 1 OOPSM).

Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa, il contributo per la formazione si basa sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni (tenente).
Per i capitani con funzione di quartiermastro che hanno frequentato una scuola per quadri e svolto il servizio pratico per il grado di primo tenente, il contributo per la formazione è calcolato in base all’importo previsto per i capitani in generale.
Sono riconosciuti tutti i corsi di formazione e perfezionamento a orientamento professionale svolti da un istituto di formazione con sede in Svizzera, nonché:
Ciò non esclude che gli interessati possano seguire la formazione o il perfezionamento professionale, o parte di essi, anche all'estero (ad esempio nel caso di corsi di lingua). È determinante che la formazione o il perfezionamento professionale siano stati svolti o organizzati da un istituto di formazione con sede in Svizzera e che siano stati pagati a tale istituto.
Formazione militare
Formazione civile
Costi
Documenti
I seguenti documenti devono essere obbligatoriamente forniti:
Nota: Importo forfettario
I corsi di formazione fatturati con un importo forfettario non sono rimborsati.
Se l'importo fatturato comprende spese di alloggio, vitto, materiale didattico o altre spese, queste devono essere obbligatoriamente indicate separatamente. In caso contrario, tali spese possono essere rifiutate.
Dopo aver completato la formazione militare, il mil può presentare una domanda entro 12 mesi dalla data di conclusione della formazione civile o del perfezionamento professionale, oppure dopo averne completato una parte (ad esempio un semestre).
Il mil può presentare più domande fino all'esaurimento del suo credito. Le tasse e i costi devono essere prefinanziati dal mil.

Tutte le informazioni relative al contributo per la formazione sono disponibili nella gestione dei servizi al seguente link:


Il mil deve dichiarare i contributi per la formazione percepiti come «altri redditi» nella dichiarazione delle imposte. I costi dei corsi sostenuti possono essere dedotti come «formazione e perfezionamento professionale», purché si tratti di una formazione a carattere professionale.
Giustificativo per la dichiarazione d'imposta
La decisione ricevuta costituisce un giustificativo e deve essere allegata alla dichiarazione d'imposta.
Clausola restrittiva:
le informazioni contenute in questo sito o comunicate verbalmente non danno diritto ad un contributo per la formazione. Per determinare in modo vincolante un eventuale diritto, sono decisivi la situazione personale e il diritto vigente al momento della presentazione della domanda fino al momento in cui la decisione diventa definitiva. Eventuali cambiamenti della situazione personale o del diritto vigente possono influire su un possibile diritto ad un contributo per la formazione.
L’Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (OCFQE) è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
Hotline del personale dell'esercito
Orari di apertura: 08.00 – 17.00
Telefono: 0800 424 111
E-mail: personelles.persa@vtg.admin.ch
Suggerimento: quando chiama, tenga sempre a portata di mano il suo numero AVS, in modo che possiamo fornirle le informazioni più rapidamente.
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